LEGGE 28 marzo 2003, n.53   

 

Delega   al   Governo   per   la  definizione  delle  norme generali
sull'istruzione  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in 
materia di istruzione e formazione professionale.

                                                                                                                                             Il grafico della riforma

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1.
(Delega  in  materia  di  norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
 
1.  Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità  di  ciascuno e delle scelte educative della famiglia,
nel  quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
il  principio  di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi  sanciti  dalla  Costituzione,  il  Governo  è  delegato ad
adottare,  entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  nel rispetto delle competenze costituzionali
delle  regioni  e  di comuni e province, in relazione alle competenze
conferite  ai  diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  uno  o  più  decreti  legislativi  per la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2.  Fatto  salvo  quanto  specificamente  previsto dall'articolo 4, i
decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con il
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e con il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza  unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
previo  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e  del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla
data  di  trasmissione  dei  relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti  legislativi  possono  essere  comunque  adottati.  I decreti
legislativi  in materia di istruzione e formazione professionale sono
adottati  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3.  Per  la  realizzazione  delle  finalità della presente legge, il
Ministro    dell'istruzione,   dell'università   e   della   ricerca
predispone,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della   legge   medesima,   un   piano  programmatico  di  interventi
finanziari,   da   sottoporre   all'approvazione  del  Consiglio  dei
ministri,  previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro  attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c)   dello   sviluppo   delle   tecnologie   multimediali   e   della
alfabetizzazione  nelle  tecnologie  informatiche, nel pieno rispetto
del  principio  di  pluralismo  delle  soluzioni informatiche offerte
dall'informazione  tecnologica,  al fine di incoraggiare e sviluppare
le doti creative e collaborative degli studenti;
d)   dello   sviluppo   dell'attività  motoria  e  delle  competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g)   del  concorso  al  rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h)  della  valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i)  degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e  per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione
e formazione;
l)  degli  interventi  per  lo  sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m)  degli  interventi  di  adeguamento  delle  strutture  di edilizia
scolastica.
4.  Ulteriori  disposizioni,  correttive  e  integrative  dei decreti
legislativi  di  cui  al  presente articolo e all'articolo 4, possono
essere  adottate,  con  il  rispetto  dei medesimi criteri e principi
direttivi  e  con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
 
 
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
 
1.  I  decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo
di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)  è  promosso  l'apprendimento  in  tutto l'arco della vita e sono
assicurate  a  tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali  e  di  sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze  e  abilità,  generali  e  specifiche,  coerenti  con  le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale  e  nel  mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
b)  sono  promossi  il  conseguimento  di una formazione spirituale e
morale,  anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c)  è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione
per  almeno  dodici  anni  o,  comunque, sino al conseguimento di una
qualifica  entro  il  diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale
diritto  si  realizza  nel  sistema  di  istruzione  e  in  quello di
istruzione  e formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione  definiti  su  base  nazionale a norma dell'articolo 117,
secondo  comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   e  garantendo,  attraverso  adeguati  interventi,
l'integrazione  delle persone in situazione di handicap a norma della
legge   5  febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta  di
istruzione   e  formazione  costituisce  un  dovere  legislativamente
sanzionato;   nei  termini  anzidetti  di  diritto  all'istruzione  e
formazione  e  di  correlativo  dovere  viene  ridefinito ed ampliato
l'obbligo  scolastico  di  cui  all'articolo  34  della Costituzione,
nonché  l'obbligo  formativo introdotto dall'articolo 68 della legge
17  maggio  1999,  n.  144,  e successive modificazioni. L'attuazione
graduale   del   diritto-dovere   predetto   è  rimessa  ai  decreti
legislativi  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente  agli interventi finanziari previsti a tale fine dal
piano  programmatico  di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa
intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28   agosto   1997,  n.  281,  e  coerentemente  con  i
finanziamenti  disposti  a  norma  dell'articolo  7,  comma  6, della
presente legge;
d)  il  sistema  educativo  di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che  comprende  il  sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e
della formazione professionale;
e)   la   scuola   dell'infanzia,   di   durata  triennale,  concorre
all'educazione  e  allo  sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e   ad   assicurare   un'effettiva   eguaglianza  delle  opportunità
educative;  nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e
dei  bambini  e,  nella  sua  autonomia  e  unitarietà  didattica  e
pedagogica,  realizza  la  continuità educativa con il complesso dei
servizi  all'infanzia  e  con  la  scuola  primaria. È assicurata la
generalizzazione   dell'offerta   formativa   e  la  possibilità  di
frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola  dell'infanzia
possono  essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione  le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro  il  30  aprile  dell'anno  scolastico di riferimento, anche in
rapporto  all'introduzione  di  nuove  professionalità  e  modalità
organizzative;
f)  il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria,
della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado
della  durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna
di  esse,  la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento  delle  strumentalità  di  base,  e  in  due  periodi
didattici  biennali;  la scuola secondaria di primo grado si articola
in  un  biennio  e  in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso  disciplinare  ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il  secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo
con  la  scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i  sei  anni  di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine  e  i  bambini  che  li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico  di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle  diversità  individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il  fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
base  fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere
i  mezzi  espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una
lingua  dell'Unione  europea  oltre alla lingua italiana, di porre le
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo  naturale,  dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le  capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di  educare  ai  principi  fondamentali  della  convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio,
è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce,  anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e l'approfondimento
nelle  tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla  evoluzione  sociale,
culturale    e    scientifica   della   realtà   contemporanea;   è
caratterizzata  dalla  diversificazione  didattica  e metodologica in
relazione  allo  sviluppo  della  personalità  dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze  e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni   degli   allievi;   fornisce   strumenti   adeguati   alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce
lo  studio  di  una  seconda  lingua  dell'Unione  europea;  aiuta ad
orientarsi  per  la  successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo  ciclo  di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento  costituisce  titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale  dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la  riflessione  critica  su  di  essi,  è  finalizzato a sviluppare
l'autonoma  capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale  e  sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle  conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo
ciclo   è   costituito   dal   sistema   dei  licei  e  dal  sistema
dell'istruzione  e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo  anno  di  età  i  diplomi  e  le qualifiche si possono
conseguire  in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il   sistema   dei  licei  comprende  i  licei  artistico,  classico,
economico,    linguistico,   musicale   e   coreutico,   scientifico,
tecnologico,  delle  scienze  umane;  i  licei artistico, economico e
tecnologico  si  articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni  formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilità caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i
licei  si  concludono  con  un  esame  di  Stato  il  cui superamento
rappresenta   titolo   necessario  per  l'accesso  all'università  e
all'alta  formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto   anno      accesso  all'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore;
h)  ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e
istruzione  professionale,  i  percorsi del sistema dell'istruzione e
della   formazione   professionale   realizzano   profili  educativi,
culturali  e  professionali,  ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali  di differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale  se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui
alla  lettera  c);  le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche  ai  fini  della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione   europea,  sono  definite  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c);  i  titoli  e le qualifiche
costituiscono  condizione  per  l'accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge  17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine  dei  percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale  di  durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di  apposito  corso annuale, realizzato d'intesa con le università e
con  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  e ferma
restando  la  possibilità  di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i)  è  assicurata  e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei
licei  al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa,   mediante  apposite  iniziative  didattiche,  finalizzate
all'acquisizione  di  una preparazione adeguata alla nuova scelta; la
frequenza  positiva  di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione  di  crediti  certificati  che  possono  essere  fatti
valere,  anche  ai  fini  della  ripresa  degli  studi  eventualmente
interrotti,  nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere
g)  e  h);  nel  secondo  ciclo,  esercitazioni  pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi
di   inserimento   nelle   realtà  culturali,  sociali,  produttive,
professionali   e  dei  servizi,  sono  riconosciuti  con  specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e   formative;  i  licei  e  le  istituzioni  formative  del  sistema
dell'istruzione    e   della   formazione   professionale,   d'intesa
rispettivamente  con  le  università,  con  le istituzioni dell'alta
formazione   artistica,   musicale  e  coreutica  e  con  il  sistema
dell'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore, stabiliscono, con
riferimento   all'ultimo  anno  del  percorso  di  studi,  specifiche
modalità  per  l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilità
richieste  per  l'accesso  ai corsi di studio universitari, dell'alta
formazione,  ed  ai  percorsi  dell'istruzione  e  formazione tecnica
superiore;
l)  i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche,  contengono  un nucleo fondamentale,
omogeneo  su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e  l'identità  nazionale,  e  prevedono  una  quota,  riservata alle
regioni,  relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
 
 
Art. 3.
(Valutazione   degli  apprendimenti  e  della  qualità  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione)
 
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
e  degli  apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  la  valutazione,  periodica  e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione,  e  la certificazione delle competenze da essi acquisite,
sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate;  agli  stessi  docenti  è  affidata  la valutazione dei
periodi  didattici  ai  fini  del passaggio al periodo successivo; il
miglioramento   dei   processi  di  apprendimento  e  della  relativa
valutazione,  nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso   una   congrua  permanenza  dei  docenti  nella  sede  di
titolarità;
b)  ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della
qualità  del  sistema  di  istruzione  e  di  formazione, l'Istituto
nazionale  per  la  valutazione  del  sistema  di istruzione effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli
studenti  e  sulla  qualità complessiva dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono  rideterminate  le  funzioni  e  la  struttura  del  predetto
Istituto;
c)  l'esame  di  Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e
valuta  le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine
del  ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame
e  su  prove  predisposte  e  gestite  dall'Istituto nazionale per la
valutazione  del  sistema  di  istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici  di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline
di insegnamento dell'ultimo anno.
 
 
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
 
1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno  1997,  n.  196, al fine di assicurare agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i
corsi  del  secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità
di   realizzazione  del  percorso  formativo  progettata,  attuata  e
valutata  dall'istituzione  scolastica  e formativa in collaborazione
con  le  imprese,  con le rispettive associazioni di rappresentanza e
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di
competenze  spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato
ad  adottare,  entro  il  termine  di ventiquattro mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge e ai sensi dell'articolo 1,
commi  2  e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della
ricerca,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.   281,   sentite   le  associazioni  maggiormente
rappresentative  dei  datori  di  lavoro,  nel  rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  svolgere  l'intera  formazione  dai  15  ai  18  anni, attraverso
l'alternanza   di   periodi   di   studio   e  di  lavoro,  sotto  la
responsabilità  dell'istituzione  scolastica o formativa, sulla base
di  convenzioni  con  imprese  o  con  le  rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  o  con  enti  pubblici e privati ivi inclusi quelli del
terzo  settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio  che  non  costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le
istituzioni  scolastiche,  nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono  collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale  ed  assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa
con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale  di  corsi  integrati  che  prevedano  piani  di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi
e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b)  fornire  indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle  risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di  alternanza,  ivi  compresi  gli  incentivi  per  le  imprese,  la
valorizzazione  delle  imprese  come  luogo  formativo e l'assistenza
tutoriale;
c)  indicare  le  modalità di certificazione dell'esito positivo del
tirocinio  e  di  valutazione  dei  crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2.  I  compiti  svolti  dal  docente  incaricato  dei rapporti con le
imprese   e   del   monitoraggio   degli  allievi  che  si  avvalgono
dell'alternanza  scuola-lavoro  sono  riconosciuti  nel  quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
 
 
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
 
1.  Con  i  decreti  di  cui  all'articolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo
ciclo  e  del  secondo  ciclo,  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  la  formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e
si  svolge  nelle università presso i corsi di laurea specialistica,
il  cui  accesso  è  programmato  ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della  legge  2  agosto  1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione  degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti  effettivamente  disponibili,  per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b)  con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  anche  in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma
4,  del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate  le  classi  dei  corsi  di  laurea  specialistica, anche
interfacoltà  o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli  insegnanti  di  cui alla lettera a) del presente comma. Per la
formazione  degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e
del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all'insegnamento   delle   discipline  impartite  in  tali  gradi  di
istruzione    e   con   preminenti   finalità   di   approfondimento
disciplinare.  I  decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti  l'integrazione  scolastica  degli  alunni in condizione di
handicap;  la  formazione  iniziale  dei docenti può prevedere stage
all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti   è   subordinato   al   possesso  dei  requisiti  minimi
curricolari,  individuati  per  ciascuna  classe  di abilitazione nel
decreto  di  cui  alla  lettera  b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d)  l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui  alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati     con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e)  coloro  che  hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera  a),  ai  fini  dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente  delle  istituzioni  scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi  contratti  di  formazione  lavoro,  specifiche attività di
tirocinio.  A  tale  fine  e  per  la  gestione dei corsi di cui alla
lettera   a),   le   università,  sentita  la  direzione  scolastica
regionale,   definiscono   nei   regolamenti   didattici   di  ateneo
l'istituzione  e  l'organizzazione  di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo  per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla  base  di  convenzioni,  anche  i  rapporti  con le istituzioni
scolastiche;
f)  le  strutture  didattiche  di  ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera  e)  promuovono  e  governano  i  centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g)  le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio   degli  insegnanti  interessati  ad  assumere  funzioni  di
supporto,  di  tutorato  e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla
formazione  iniziale  svolta  negli  istituti  di  alta  formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre  1999,  n.  508,  relativamente  agli insegnamenti cui danno
accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al
comma 1 del presente articolo.
.  3.  Per  coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per  le  attività  di  sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  24  novembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica  31  ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o
del  diploma  di  istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia  di  belle  arti  o  di Istituto superiore per le industrie
artistiche   o   di  Conservatorio  di  musica  o  Istituto  musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione  all'insegnamento  secondario,  le  scuole  medesime
valutano  il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti
per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini
del   riconoscimento   dei  relativi  crediti  didattici,  anche  per
consentire  loro  un'abbreviazione  del  percorso  degli  studi della
scuola  di  specializzazione  previa  iscrizione  in  sovrannumero al
secondo  anno  di  corso  della  scuola. I corsi di laurea in scienze
della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
19   novembre   1990,   n.   341,   valutano  il  percorso  didattico
teorico-pratico  e  gli  esami  sostenuti  per  il  conseguimento del
diploma  biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai
fini   del   riconoscimento   dei   relativi   crediti   didattici  e
dell'iscrizione  in  soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle  autorità  accademiche,  per  coloro  che, in possesso di tale
titolo  di  specializzazione  e  del  diploma  di  scuola  secondaria
superiore,  abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di
laurea  sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria  istituiti  a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre  1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività
di  tirocinio  previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame  di  Stato  e  abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola  materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso  consente  altresì  l'inserimento  nelle graduatorie permanenti
previste  dall'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994, n. 297, e successive modificazioni. Al
fine  di  tale  inserimento,  la tabella di valutazione dei titoli è
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al
voto  di  laurea  conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre  1990,  n.  341,  le  parole:  "I  concorsi  hanno  funzione
abilitante" sono soppresse.
 
 
Art. 6.
(Regioni  a  statuto  speciale  e  province  autonome  di Trento e di
Bolzano)
 
1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
 

 
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
 
1.  Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo
117,  sesto  comma,  della  Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  Commissioni
parlamentari    competenti,   nel   rispetto   dell'autonomia   delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a)  alla  individuazione  del  nucleo  essenziale dei piani di studio
scolastici  per  la  quota  nazionale  relativamente  agli  obiettivi
specifici   di   apprendimento,  alle  discipline  e  alle  attività
costituenti  la  quota  nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b)  alla  determinazione  delle  modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito
dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici.
2.  Le  norme  regolamentari  di  cui  al  comma  1, lettera c), sono
definite  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca
presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una  relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
4.  Per  gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi,   secondo   criteri   di   gradualità   e  in  forma  di
sperimentazione,  compatibilmente  con  la disponibilità dei posti e
delle  risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento  e  nel  rispetto  dei  limiti  posti  alla  finanza
comunale  dal  patto  di  stabilità,  al  primo  anno  della  scuola
dell'infanzia  i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro   il   28   febbraio  2004,  ovvero  entro  date  ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al
primo   anno   della   scuola  primaria,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i
sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera  f),  e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola   dell'infanzia   statale  e  alla  scuola  primaria  statale,
determinati  nella  misura  massima  di  12.731  migliaia di euro per
l'anno  2003,  45.829  migliaia  di  euro  per  l'anno  2004 e 66.198
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione,   dell'università  e  della  ricerca.  Il  Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare
le  anticipazioni,  anche  fino  alla  data  del  30  aprile  di  cui
all'articolo  2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
6.  All'attuazione  del  piano  programmatico  di cui all'articolo 1,
comma  3,  si  provvede,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1   e   4  deve  essere  corredato  da  relazione  tecnica  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
8.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  7  la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati
solo   successivamente   all'entrata   in   vigore  di  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9.  Il  parere  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, primo periodo, è
espresso  dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario.
10.   Con   periodicità   annuale,   il  Ministero  dell'istruzione,
dell'università  e  della  ricerca  ed  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie,
in  relazione  alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle
somme  stanziate  annualmente  in  bilancio  per  lo  stesso fine. Le
eventuali   maggiori   spese  dovranno  trovare  copertura  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
 
CIAMPI
 
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Moratti,    Ministro   dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
LAVORI PREPARATORI
 
Senato della Repubblica (atto n. 1306):
Presentato      dal      Ministro      dell'istruzione,
dell'università  e  della  ricerca  (Moratti)  il 3 aprile
2002.
Assegnato  alla  commissione  7a  (Istruzione), in sede
referente,  il  4 aprile 2002, con pareri delle commissioni
1a,  5a,  10a,  11a,  12a,  Giunta  per  gli  Affari  delle
Comunità   europee   e   Parlamentare   per  le  questioni
regionali.
Esaminato  dalla  7a  commissione il 9, 10, 11, 16 e 17
aprile  2002;  7,  14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16,
17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24
e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n.
1306/A - relatore sen. Asciutti).
Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e
approvato il 13 ottobre 2002.
 
Camera dei deputati (atto n. 3387):
Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura),  in  sede
referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni
I,  V,  X,  XI,  XII,  XIV  e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato  dalla  VII  commissione  il 26 e 27 novembre
2002;  17, 19 dicembre  2002;  14,  15,  16,  21,  28, 29 e
30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.
Esaminato   in  aula  l'11,  12,  13 febbraio  2003  ed
approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.
 
Senato della Repubblica (atto 1306/B):
Assegnato  alla  7a  commissione  (Istruzione), in sede
referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
1a e 5a.
Esaminato  dalla  7a commissione, in sede referente, il
25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.
Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il
12 marzo 2003.
 
 

Avvertenza:
Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate  o  alle  quali  è  operato  il rinvio. Restano
invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
-  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento
delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-città ed autonomie
locali", così recita:
"Art.  8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie  locali  è unificata per le materie ed i compiti
di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
comuni   e  delle  comunità  montane,  con  la  Conferenza
Stato-regioni.
2.  La  Conferenza  Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli  affari  regionali; ne fanno parte altresì il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il  Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
dell'Unione  nazionale  comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
rappresentano  le  città  individuate  dall'art.  17 della
legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati  altri  membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3.  La  Conferenza  Stato-città ed autonomie locali è
convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il  presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 è
convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
regionali  o,  se  tale  incarico  non  è  conferito,  dal
Ministro dell'interno.".

 

 

 

 

 

 

 

Note all'art. 2:
-  Si  ritiene  opportuno  riportare,  per  intero, gli
articoli 117 e 118 della Costituzione:
"Art.  117.  -  La  potestà  legislativa è esercitata
dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
Costituzione,     nonché     dei     vincoli     derivanti
dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
internazionali.
Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
materie:
a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
religiose;
d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  città
metropolitane;
q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
profilassi internazionale;
r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attività
culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potestà
legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta   alle   regioni   la  potestà  legislativa  in
riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La  potestà  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
regioni.  La  potestà regolamentare spetta alle regioni in
ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le città
metropolitane  hanno  potestà regolamentare in ordine alla
disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
parità   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, città metropolitane, regioni e
Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I  comuni,  le  province e le città metropolitane sono
titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
rispettive competenze.
La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni
favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati,  per  lo  svolgimento  di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.".
-  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attività  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma
2, così recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro
per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone   handicappate"".   In  particolare  l'integrazione
scolastica  delle  persone  in  situazione  di  handicap è
oggetto degli articoli:
12 (diritto all'educazione e all'istruzione);
13 (integrazione scolastica);
14 (modalità di attuazione dell'integrazione);
15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);
16 (valutazione del rendimento e prove d'esame);
17 (formazione professionale).
- L'art. 34 della Costituzione così recita:
"Art.  34 (La scuola è aperta a tutti). - L'istruzione
inferiore,  impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita.
I  capaci  e  meritevoli, anche se privi di mezzi hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso."."
-  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
disciplina  l'INAIL,  nonché  disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali"". L'art. 68 così recita:
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).
-  1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita  culturale  e
professionale  dei  giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti  per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
dell'obbligo     dell'istruzione,    è    progressivamente
istituito,  a  decorrere  dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
frequenza  di  attività  formative  fino al compimento del
diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto
in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel  sistema  della  formazione  professionale  di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque
assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola
secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le
competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato
costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema
all'altro.
3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalità di cui alla
legge  18  dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede ai sensi
dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari e della
Conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente  più rappresentative a livello nazionale,
sono  stabiliti  i  tempi  e le modalità di attuazione del
presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
formazione,  nonché  i  criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
comma 4  tra le diverse iniziative attraverso le quali può
essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto
destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999,   per   le  attività  di  formazione  nell'esercizio
dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo  anno  di  età,  secondo  le modalità di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse  possono  essere  altresì destinate al sostegno ed
alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilità  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui
ai  commi  l  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.".
-  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali."".  Per il
testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.
-  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
disciplina  l'INAIL,  nonché  disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali". L'art. 69 così recita:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e
formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
sociale  e  dell'università  e della ricerca scientifica e
tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalità  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi
che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalità  della  loro
certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n 112.
2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalità  che
garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e   dell'università   e   della   ricerca   scientifica  e
tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le parti sociali
mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
università,  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è
valida in ambito nazionale.
4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge  18  dicembre  1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilità di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche  e  private.  Alle  finalità  di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da essi istituiti è valida in ambito nazionale."."

Note all'art. 4:
-  La  legge  24  giugno  1997, n. 196, reca: "Norme in
materia  di  promozione  dell'occupazione." L'art. 18 così
recita:
"Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
soggetti  che  hanno  già  assolto l'obbligo scolastico ai
sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità  di  promozione delle iniziative, nei
limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale;    università;    provveditorati    agli   studi;
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
21  dicembre  1978,  n.  845;  comunità  terapeutiche enti
ausiliari  e  cooperative  sociali,  purchè iscritti negli
specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
progetti di orientamento e di formazione, con priorità per
quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
convenzioni  intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilità
civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
responsabile  didattico-organizzativo  delle attività; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
ospitante   può  stipulare  la  predetta  convenzione  con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
attività  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
di  tirocinio  pratico di cui al comma l da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
lavoro;
g) possibilità  di  ammissione,  secondo modalità e
criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
di  cui  al  presente  articolo  a  favore  dei giovani del
Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità  dei soggetti portatori di handicap
impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963,
n.  482,  e  successive  modificazioni,  purchè gli stessi
tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione.".
-  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.". Per il testo
dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.

Note all'art. 5:
-  La  legge  2  agosto  1999,  n. 264, reca: "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari"." L'art. 1, comma
1, così recita:
"1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai  corsi  di  laurea  in medicina e chirurgia, in
medicina  veterinaria,  in odontoiatria e protesi dentaria,
in  architettura,  ai  corsi  di laurea specialistica delle
professioni   sanitarie,   nonché   ai  corsi  di  diploma
universitario,  ovvero individuati come di primo livello in
applicazione  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e  della  riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  in  conformità  alla normativa comunitaria
vigente  e  alle  raccomandazioni  dell'Unione  europea che
determinano   standard  formativi  tali  da  richiedere  il
possesso di specifici requisiti;
b) ai  corsi  di  laurea  in scienza della formazione
primaria    e   alle   scuole   di   specializzazione   per
l'insegnamento   secondario,   di   cui,   rispettivamente,
all'art.  3,  comma  2,  e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
c) ai  corsi  di formazione specialistica dei medici,
disciplinati  ai  sensi  del  decreto  legislativo 8 agosto
1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali,  disciplinate  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione  o
attivazione,  su  proposta  delle università e nell'ambito
della  programmazione  del  sistema  universitario,  per un
numero  di  anni  corrispondente  alla  durata  legale  del
corso."."
-  La  legge  15  maggio  1997,  n.  127, reca: "Misure
urgenti  per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei  procedimenti  di decisione e di controllo". L'art. 17,
comma 95, così recita:
"95. L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
con  esclusione  del  dottorato di ricerca, è disciplinato
dagli  atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a
criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
competenti,   con   uno   o   più   decreti  del  Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
medesimo  concerto  è  previsto  alla  data  di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale
serialità  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilità  a  livello
internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di
corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui  al  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n. 178, in
corrispondenza    di    attività   didattiche   di   base,
specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalità  e  strumenti  per  l'orientamento e per
favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia
informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
telematici;
c) modalità  di  attivazione da parte di università
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati
di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."."
-  Il  decreto  del  Ministro  dell'università e della
ricerca  scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
reca:  "Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
didattica  degli  atenei".  L'art.  10, comma 2 e l'art. 6,
comma 4, così recitano:
"Art.  10 (Obiettivi e attività formative qualificanti
delle classi).
(Omissis).
2.  I  decreti  ministeriali  determinano altresì, per
ciascuna  classe,  il  numero  minimo  di  crediti  che gli
ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa
e   ad   ogni   ambito  disciplinare  di  cui  al  comma 1,
rispettando  i  seguenti vincoli percentuali sul totale dei
crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
a) la  somma  totale dei crediti riservati non potrà
essere superiore al 66 per cento;
b) le  somme  dei  crediti  riservati,  relativi alle
attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d),
e),   f) del   comma   l  non  potranno  essere  superiori,
rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
c) i  crediti  riservati,  relativi alle attività di
ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d),
e),   f)   del  comma  1  non  potranno  essere  inferiori,
rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".
"Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).
(Omissis).
4.  Per  essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre  essere  in possesso almeno della laurea, ovvero di
altro  titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo.  Nel  rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'art.  3,  comma  6, i decreti ministeriali stabiliscono
gli  specifici  requisiti  di  ammissione  ad  un  corso di
specializzazione,   ivi   compresi  gli  eventuali  crediti
formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al titolo di
studio   già   conseguito,  purchè  nei  limiti  previsti
dall'art. 7, comma 3".
-  La  legge  21  dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma
delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
pareggiati.".  Si  ritiene  opportuno riportare le seguenti
parti della legge:
"1  (Finalità  della legge). - 1. La presente legge è
finalizzata  alla  riforma  delle  Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di   arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
industrie  artistiche  (ISIA), dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati.
2 (Alta   formazione  e  specializzazione  artistica  e
musicale).  -  1.  Le  Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale  di  arte  drammatica  e  gli  ISIA, nonché, con
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2, i
Conservatori  di  musica,  l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle  istituzioni  di  alta  cultura  cui  l'art. 33 della
Costituzione  riconosce  il  diritto  di  darsi ordinamenti
autonomi,     il    sistema    dell'alta    formazione    e
specializzazione   artistica   e   musicale.   Le  predette
istituzioni  sono  disciplinate dalla presente legge, dalle
norme  in  essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2.  I  Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza  e  gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in  Istituti  superiori  di  studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3.   Il   Ministro  dell'università  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  esercita,  nei confronti delle
istituzioni  di  cui  all'art. 1, poteri di programmazione,
indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
titolo  I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto
dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4.  Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie
di  alta  formazione,  di specializzazione e di ricerca nel
settore artistico e musicale e svolgono correlate attività
di  produzione.  Sono  dotate  di  personalità giuridica e
godono  di  autonomia  statutaria,  didattica, scientifica,
amministrativa,   finanziaria  e  contabile  ai  sensi  del
presente    articolo,    anche   in   deroga   alle   norme
dell'ordinamento   contabile   dello  Stato  e  degli  enti
pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5.  Le  istituzioni  di  cui  all'art. 1 istituiscono e
attivano  corsi  di  formazione  ai  quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonché  corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette    istituzioni    rilasciano   specifici   diplomi
accademici   di   primo   e  secondo  livello,  nonché  di
perfezionamento,  di  specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle  predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.
9  della  legge  19  novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica,  di  concerto  con il Ministro per la funzione
pubblica,  previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
formazione  artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,
sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i titoli di studio
rilasciati  ai  sensi  della  presente  legge e i titoli di
studio  universitari  al  fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici  concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne è prescritto il
possesso.
6.   Il   rapporto   di   lavoro  del  personale  delle
istituzioni  di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente
ai  sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito di
apposito  comparto  articolato  in  due  distinte  aree  di
contrattazione,  rispettivamente per il personale docente e
non  docente.  Limitatamente  alla  copertura  dei posti in
organico  che  si  rendono  disponibili  si fa ricorso alle
graduatorie  nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
maggio   1999,   n.   124,  le  quali  integrate  in  prima
applicazione  a  norma  del  citato  art.  3, comma 2, sono
trasformate  in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
didattiche  derivanti dalla presente legge cui non si possa
far   fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,  si
provvede    esclusivamente   mediante   l'attribuzione   di
incarichi  di  insegnamento  di  durata  non  superiore  al
quinquennio,   rinnovabili,   anche   ove   temporaneamente
conferiti  a  personale  incluso nelle predette graduatorie
nazionali.  Dopo  l'esaurimento  di  tali  graduatorie, gli
incarichi  di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata   non   superiore  al  quinquennio,  rinnovabili.  I
predetti   incarichi  di  insegnamento  non  sono  comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'art.  1  alla  data di entrata in vigore della presente
legge  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato, è
inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo  le  funzioni  e  il  trattamento complessivo in
godimento.  Salvo  quanto stabilito nel secondo e nel terzo
periodo   del   presente   comma,  nei  predetti  ruoli  ad
esaurimento  è  altresì  inquadrato il personale inserito
nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7.   Con  uno  o  più  regolamenti  emanati  ai  sensi
dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su  proposta  del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
Commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i    requisiti    di   qualificazione   didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni, nonché le
modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le  procedure,  i  tempi  e  le  modalità  per la
programmazione,  il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i    criteri    generali   per   l'istituzione   e
l'attivazione   dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di
cui all'art. 1.
8.  I  regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione   delle  specificità  culturali  e
tecniche  dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni  del  settore,  nonché definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione
di  strutture  e  infrastrutture,  adeguati alle specifiche
attività formative;
c) programmazione  dell'offerta  formativa sulla base
della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
settore  rispetto  alla formazione tecnica superiore di cui
all'art.  69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo
tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione,  per le istituzioni di cui all'art. 1,
della  facoltà  di  attivare, fino alla data di entrata in
vigore  di  specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo  da  consentire la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilità  di  prevedere,  contestualmente alla
riorganizzazione  delle  strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una  graduale  statizzazione,  su  richiesta, degli attuali
Istituti  musicali  pareggiati  e  delle Accademie di belle
arti  legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi
musei  e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni e
biblioteche,  ivi  comprese  quelle musicali, degli archivi
sonori,  nonché  delle strutture necessarie alla ricerca e
alle  produzioni  artistiche.  Nell'ambito  della  graduale
statizzazione   si   terrà   conto,   in  particolare  nei
capoluoghi     sprovvisti     di    istituzioni    statali,
dell'esistenza  di  Istituti  non  statali  e  di  Istituti
pareggiati  o  legalmente  riconosciuti  che  abbiano fatto
domanda,  rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge;
f)  definizione  di  un  sistema di crediti didattici
finalizzati  al  riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre  attività didattiche seguite dagli studenti, nonché
al  riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora   lo   studente  intenda  proseguirli  nel  sistema
universitario  o  della formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facoltà  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e  di  formazione  musicale  o  coreutica anche ai fini del
conseguimento   del   diploma   di   istruzione  secondaria
superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
superiore;
h) facoltà  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie  per  lo  svolgimento  di attività formative
finalizzate  al  rilascio  di  titoli universitari da parte
degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
istituzioni di cui all'art. 1;
i)   facoltà   di   costituire,   sulla  base  della
contiguità territoriale, nonché della complementarietà e
integrazione   dell'offerta  formativa,  Politecnici  delle
arti,  nei  quali  possono  confluire le istituzioni di cui
all'art.   1   nonché   strutture  delle  università.  Ai
Politecnici  delle  arti  si  applicano le disposizioni del
presente articolo;
l)  verifica  periodica,  anche  mediante l'attività
dell'Osservatorio    per   la   valutazione   del   sistema
universitario,   del   mantenimento   da   parte   di  ogni
istituzione  degli  standard e dei requisiti prescritti; in
caso  di  non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con  decreto  del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  le  stesse sono trasformate in
sedi  distaccate  di  altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze  strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento   da   parte   di   istituzioni  pareggiate  o
legalmente    riconosciute,    il    pareggiamento   o   il
riconoscimento   è   revocato  con  decreto  del  Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9.  Con  effetto  dalla data di entrata in vigore delle
norme  regolamentari  di  cui  al  comma 7 sono abrogate le
disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
presente   legge,   la  cui  ricognizione  è  affidata  ai
regolamenti stessi.
3  (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e  musicale).  -  1.  È  costituito,  presso  il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
il  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione artistica e
musicale   (CNAM),   il  quale  esprime  pareri  e  formula
proposte:
a) sugli  schemi  di  regolamento  di  cui al comma 7
dell'art.  2,  nonché  sugli  schemi  di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla  programmazione  dell'offerta  formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico.
2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, con decreto del Ministro deIl'unversità e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo parere
delle  competenti  Commissioni  parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1)  almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
in   rappresentanza   del   personale  docente,  tecnico  e
amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di
cui all'art. 1;
2)  dei restanti componenti, una parte sia nominata
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica   e   una  parte  sia  nominata  dal  Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b) le   modalità   di   nomina  e  di  elezione  dei
componenti dei CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione  da parte del CNAM di rappresentanti in
seno   al   CUN,   la   cui   composizione  numerica  resta
conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino  alla  prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
degli ISIA;
b) quattro  membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal
Ministro  dell'università  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
1;
e) un direttore amministrativo.
4.  Le  elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
cui  al  comma 3  si  svolgono, con modalità stabilite con
decreto  del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, presso il Ministero dell'università
e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, sulla base di
liste  separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5.  Per  il  funzionamento del CNAM e dell'organismo di
cui  al  comma  3 è autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.
4  (Validità  dei  diplomi). - 1. I diplomi rilasciati
dalle    istituzioni   di   cui   all'art.   1,   in   base
all'ordinamento   previgente  al  momento  dell'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  ivi compresi gli attestati
rilasciati  al  termine  dei corsi di avviamento coreutico,
mantengono   la   loro   validità   ai  fini  dell'accesso
all'insegnamento,  ai  corsi    specializzazione  e alle
scuole di specializzazione.
2.  Fino  all'entrata  in vigore di specifiche norme di
riordino  del  settore, i diplomi conseguiti al termine dei
corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
hanno  valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
musicale  nella scuola e costituiscono titolo di ammissione
ai  corrispondenti  concorsi  a posti di insegnamento nelle
scuole  secondarie, purchè il titolare sia in possesso del
diploma  di  scuola  secondaria  superiore e del diploma di
conservatorio.
3.  I  possessori  dei  diplomi  di cui al comma 1, ivi
compresi  gli  attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento  coreutico,  sono ammessi, previo riconoscimento
dei  crediti  formativi acquisiti, e purchè in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi
di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2,
comma  5,  nonché  ai  corsi  di laurea specialistica e ai
master  di  primo  livello presso le Università. I crediti
acquisiti  ai  fini del conseguimento dei diplomi di cui al
comma  1  sono  altresì  valutati nell'ambito dei corsi di
laurea presso le Università.
3-bis.  Ai  fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono
equiparati  alle  lauree previste dal regolamento di cui al
decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
i  diplomi  di  cui  al comma 1, ivi compresi gli attestati
rilasciati  al  termine  dei corsi di avviamento coreutico,
conseguiti  da  coloro che siano in possesso del diploma di
istruzione di secondo grado.
3-ter.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si
applicano   alle   Accademie   di   belle  arti  legalmente
riconosciute   e   agli   Istituti   musicali   pareggiati,
limitatamente  ai  titoli  rilasciati  al  termine di corsi
autorizzati   in   sede   di   pareggiamento  o  di  legale
riconoscimento.
-  Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al
sistema   universitario  di  abilitazione  all'insegnamento
nelle   scuole  e  istituti  di  istruzione  secondaria  ed
artistica.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975,  n.  970,  reca:  "Norme  in materia di scuole aventi
particolari finalità".
- La  legge  19  novembre  1990, n. 341, reca: "Riforma
degli   ordinamenti   didattici  universitari".  L'art.  3,
comma 2,  come modificato dalla legge qui pubblicata, così
recita:
"2.  Uno  specifico  corso di laurea, articolato in due
indirizzi,  è  preordinato  alla  formazione  culturale  e
professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell'indirizzo
seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola
elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai
fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore  o  istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato.  Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono
i   dipartimenti  interessati;  per  il  funzionamento  dei
predetti  corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
consenso,  i  professori  ed  i  ricercatori  di  tutte  le
facoltà   presso   cui   le   necessarie  competenze  sono
disponibili.".
- Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 così recita:
"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
relative  ai concorsi per soli titoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
i  licei  artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
in  graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2.  Le  graduatorie  permanenti  di cui al comma 1 sono
periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno  superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi   aspiranti   è   effettuato  l'aggiornamento  delle
posizioni  di  graduatoria di coloro che sono già compresi
nella graduatoria permanente.
3.  Le  operazioni  di  cui  al comma 2 sono effettuate
secondo  modalità  da definire con regolamento da adottare
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
la  procedura  prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della
legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei seguenti
criteri:  le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
delle  graduatorie permanenti sono improntate a principi di
semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa
salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono
già inclusi in graduatoria.
4.  La  collocazione  nella  graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie
nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
6 ottobre   1988,   n.   426,   nonché  delle  graduatorie
provinciali  di  cui  agli  articoli 43  e  44  della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6.  La  nomina  in  ruolo  è  disposta  dal  dirigente
dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
competente.
7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la
decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
è stata conferita.
9.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano,
con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative.".

Note all'art. 6:
- La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
"Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
Costituzione".  Vedi  al  riguardo  la  nota  relativa agli
articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2.
Si  ritiene  opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della
Costituzione    e    l'art.   10   della   predetta   legge
costituzionale n. 3 del 2001:
"116.   Il   Friuli-Venezia  Giulia,  la  Sardegna,  la
Sicilia,   il  Trentino-Alto  Adige/Su"dtirol  e  la  Valle
d'Aosta/Vallee  D'Aoste  dispongono  di  forme e condizioni
particolari  di  autonomia,  secondo  i  rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La  regione Trentino-Alto Adige/Su"dtirol è costituita
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori  forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti  le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
e  le  materie  indicate  dal  secondo  comma  del medesimo
articolo  alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad  altre  regioni,  con  legge  dello Stato, su iniziativa
della  regione  interessata,  sentiti  gli enti locali, nel
rispetto  dei  principi  di  cui  all'art. 119. La legge è
approvata   dalle   Camere   a   maggioranza  assoluta  dei
componenti,  sulla base di intesa fra lo Stato e la regione
interessata.".
"10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni   della   presente   legge  costituzionale  si
applicano  anche  alle  regioni  a statuto speciale ed alle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano per le parti in
cui  prevedono  forme  di  autonomia  più ampie rispetto a
quelle già attribuite.".

Note all'art. 7:
- Per  l'art.  117, sesto comma, della Costituzione, si
veda nelle note riportate all'art. 2.
- Per  l'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
veda nelle note riportate all'art. 1.
- La  legge  5  agosto  1978, n. 468, reca: "Riforma di
alcune  norme  di  contabilità  generale  dello  Stato  in
materia  di  bilancio".  L'art.  11-ter, commi 2 e 7, così
recita:
"11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
ciascuna  disposizione,  nonché  delle relative coperture,
con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
(Omissis).
7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
il  Ministro  competente  ne dà notizia tempestivamente al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale, ove
manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia  e  delle finanze può altresì promuovere la
procedura  di cui al presente comma allorchè riscontri che
l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
parlamentari.  La  stessa procedura è applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro
in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- La  legge  20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".